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Associazione Culturale “Kairòs
- Gioia Tauro



LO STATUTO
 

Art. 1 - Costituzione


E’ costituita, sotto la forma di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, l’Associazione Culturale “Kairós” Onlus, di seguito detta Associazione.

Art. 2 - Sede legale


L’Associazione ha sede legale in Gioia Tauro via Rimembranze, 48.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative.


Art. 3 - Durata


L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo


L’Associazione, che non si propone alcun fine di lucro, ha come scopo la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini, con particolare riguardo al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, letterario, culturale e sociale della Piana di Gioia Tauro attraverso le seguenti finalità:
promozione di attività ed iniziative di carattere artistico, sociale e culturale, che tendano alla riscoperta ed al mantenimento del patrimonio culturale della regione Calabria;di intese e scambi con altre Associazioni, Enti, Scuole che perseguono il medesimo scopo dell’Associazione;con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità;e promozione di attività sociali e culturali anche con l’effettuazione di ricerche sulla civiltà calabrese
;della redazione e della diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali e svolgimento delle connesse attività di promozione editoriale;di borse di studio;di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi statutari;di masters, stages, con l’istituzione e la gestione di corsi di studio, apprendimento, perfezionamento e formazione a tutti i livelli;di tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati;di centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;di viaggi culturali e/o di approfondimento artistico;dei contatti con il mondo della scuola con l’organizzazione di manifestazioni, seminari, cineforum, mostre, etc;di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali e per la fornitura di servizi nell’ambito delle finalità sopra elencate.
L’Associazione svolge anche attività diverse da quelle precedentemente indicate ma ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
E’ vietato all’Associazione tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria.

Art. 5 - Quota associativa e contributi


La quota associativa annuale è fissata in Euro 100,00 (cento). Il pagamento può essere effettuato in due rate con scadenza al 30 giugno ed al 30 novembre dell’anno di riferimento.
Non sono tenuti al pagamento della quota associativa i soci onorari ed i soci juniores.
L’Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane, Enti Parco, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.


Art. 6 - Collaborazione


L’Associazione potrà avvalersi dell’opera retribuita di collaboratori esterni, o di soci che ne hanno i requisiti, per lo svolgimento delle attività sociali stipulando, di volta in volta, singoli contratti o convenzioni.

Art. 7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale


E’ fatto assoluto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, e destinare gli utili ed avanzi di gestione per scopi non istituzionali.
Sono, in ogni caso, vietate, le operazioni di cui al comma 6 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
E’, altresì, vietato cedere beni e/o prestare servizi a condizioni più favorevoli ai soci.
E’ obbligatorio impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.


Art. 8 - Esercizio sociale


L’anno amministrativo dell’Associazione ha inizio con il 1’ gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Soci


All’Associazione possono aderire coloro che ne condividono gli scopi.
Il numero dei soci è illimitato. Chiunque intenda far parte dell’Associazione deve presentare domanda di iscrizione, attraverso la proposta di ammissione di un nuovo socio avanzata da almeno un socio fondatore o da un socio iscritto da almeno un anno, obbligandosi ad osservare lealmente le disposizioni dell’atto costitutivo e del presente statuto ed a versare, all’atto dell’iscrizione, la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La proposta di ammissione di un nuovo socio, avanzata con le modalità di cui al comma 1, deve essere prodotta al Consiglio Direttivo, che sarà coadiuvato dai soci fondatori, e che deciderà, a suo insindacabile giudizio, sull’accoglimento della stessa con la maggioranza di almeno due terzi.
Le decisioni non necessitano di motivazioni e sono appellabili entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri che decide entro i trenta giorni successivi.
Le decisioni del Collegio sono motivate ed inappellabili.
I familiari od i conviventi dei soci fondatori sono iscritti di diritto, previa istanza di iscrizione all’Associazione.
I soci che non avranno presentato al Presidente dell’Associazione, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno continuano a far parte dell’associazione per il successivo anno e sono tenuti al versamento della quota annuale.
I soci che non provvedono al versamento della quota annuale entro quattro mesi dall’inizio del nuovo anno associativo sono considerati decaduti.
I soci possono essere espulsi in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto od al patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sull’espulsione del socio con le modalità indicate per l’ammissione ed il socio può appellarsi a tale decisione con le medesime modalità.
Ai soci che perdono tale qualità, per qualsiasi causa, non è dovuto alcun rimborso di qualsiasi titolo.



Art. 10 - Soci


I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:

a ) Fondatori
b ) Onorari
c ) Benemeriti
d ) Sostenitori
e ) Ordinari
f ) Juniores


Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari meriti nel campo artistico, sociale e culturale e possono conferire particolare lustro all’Associazione. Essi sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.
Sono soci benemeriti quelli che, con doni e con elargizioni cospicue, contribuiscono al potenziamento dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.
Sono soci sostenitori quelli che s’impegnano a versare, anno per anno, una somma superiore alla quota annuale ordinaria.
Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi all’Associazione ai sensi dell’art. 9.
Sono soci juniores gli associati di età inferiore ai diciotto anni e non hanno diritto di voto. Con il compimento della maggiore età essi acquisiscono gli stessi diritti ed i medesimi doveri di tutti i soci.
Tutti i soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi sociali.
Tutti i soci hanno diritto:
di partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea;prendere visione del bilancio sociale e di presentare agli organismi sociali eventuali osservazioni ed indicazioni inerenti la gestione sociale e le possibili attività da svolgere;partecipare alle attività promosse dall’associazione.


Art. 11


I soci che partecipano all’attività dell’Associazione, devono mantenere un contegno corretto e leale improntato allo spirito associativo e rispondono di eventuali danni materiali e morali causati all’Associazione.
I soci maggiorenni di ogni categoria partecipano alle riunioni delle Assemblee con diritto di voto ed hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
L’Associazione mette a disposizione dei propri soci il materiale culturale e di studio in suo possesso allo scopo di invogliare analisi, studi e ricerche sugli argomenti oggetto degli scopi associativi.


Art. 12 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;Consiglio Direttivo;Presidente;Vice Presidente;Segretario;Tesoriere;Collegio dei Probiviri;Collegio Sindacale o Revisore Unico.


 

Art. 13 - Assemblea


L’Assemblea è costituita da tutti i soci, a qualunque categoria essi appartengano.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Le sue deliberazioni, adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.



Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea


L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata, almeno due volte l’anno, mediante avviso, da recapitare almeno quindici giorni prima della riunione, tramite lettera raccomandata A.R., telegramma, fax o e-mail contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui deve avvenire la seduta e l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Allo stesso modo l’avviso di convocazione deve essere affisso all’albo sociale quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci elettori ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.


Art. 15 - Validità dell’Assemblea


L’assemblea è regolarmente costituita:
in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci;seconda convocazione, nello stesso giorno a distanza di almeno mezz’ora, indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Le delibere assembleari si intendono approvate a maggioranza assoluta dei votanti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra i soci e con un massimo di due per socio.
Le decisioni dell’Assemblea avvengono normalmente con voto palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/5 dei votanti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di un numero di soci non inferiore a un terzo degli iscritti.


Art. 16 - Competenze


L’Assemblea, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, è convocata per:
discutere ed approvare il programma delle attività culturali da svolgere anno per anno;ed approvare il bilancio preventivo e dell’esercizio corrente presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio;
discutere ed approvare la relazione annuale finanziaria del Consiglio Direttivo circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto.
L’Assemblea è, inoltre, convocata:
per provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo;approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e/o le sue eventuali modificazioni, nonché per deliberare sugli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo a richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci.


Art. 17 – Consiglio Direttivo


L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri i quali vengono eletti tra i soci dell’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione.
Il numero dei consiglieri (nei limiti sopra indicati) viene deliberato dall’assemblea, per ogni triennio, in occasione dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Esso viene determinato di volta in volta in base alla compagine sociale ed in base al numero totale dei consiglieri da eleggere, preliminarmente deliberato dall’assemblea, e sarà ridotto in caso di impossibilità, per mancanza, rinuncia o altra causa.
L’elezione avviene a scrutinio segreto.


Art. 18


Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre consiglieri o di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo programma le attività proprie dell’Associazione avvalendosi della collaborazione di Comitati Tecnici (o Gruppi di Lavoro) all’uopo istituiti, in cui è assicurata la rappresentanza, che si occupano del settore di pertinenza loro affidato. I responsabili di settore partecipano, all’occorrenza, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.


Art. 19


Il Consiglio Direttivo:
promuove le iniziative ed adotta i provvedimenti od i regolamenti atti al conseguimento degli scopi nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal presente Statuto;l’applicazione dello Statuto e delle norme emanate all’interno dell’Associazione;alla promozione ed alla gestione delle attività sociali e ne cura i contenuti;alle gestioni ed alle autorizzazioni relative alle entrate e spese delle somme stanziate per i diversi titoli dei bilanci preventivi;all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione;il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, tenendo conto delle previsioni di spesa dei programmi dell’attività dell’Associazione dei singoli settori in cui si articola la stessa Associazione entro il mese di dicembre di ogni anno;la misura della quota annua a carico dei soci;i responsabili dei Comitati Tecnici (o Gruppi di Lavoro) e ne fissa le competenze;il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.


Art. 20


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esso partecipano almeno la metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni sono valide se ottengono i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle sedute viene redatto apposito verbale che viene letto ed approvato dal Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art. 21 - Presidente


Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte ai soci, ai terzi e davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Ha, dunque, la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Egli ha le seguenti attribuzioni:
convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo con le modalità previste dall’art. 18;alla convocazione dell’assemblea dei soci, nei modi e nei termini di cui all’art. 14;l’esatta osservanza del presente Statuto da parte di tutti i soci;ò conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, previa approvazione del Consiglio Direttivo;la tempestiva compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto;verifiche periodiche di cassa;sulla conservazione degli arredi e delle cose di proprietà dell’Associazione;ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.
Coadiuvato dal tesoriere, che lo affianca nella firma, il Presidente del Consiglio Direttivo ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
può accendere e movimentare conti correnti per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e, con delibera del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere fidejussioni, mutui ipotecari, leasing ed affidamenti bancari;del pagamento delle spese e la riscossione delle entrate in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;


Art. 22 - Vice Presidente


Il Vice Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

Art. 23 - Segretario


Il Segretario è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente.
Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento ed il buon andamento dell’amministrazione dell’Associazione e vigila sul funzionamento della Segreteria.
Il Segretario cura la tenuta dei Libri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.


Art. 24 - Tesoriere


Il Tesoriere: è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri;occupa della gestione nella cassa e della contabilità dell’Associazione;aggiornati i libri contabili, redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara i bilanci annuali che debbono essere depositati, presso la sede dell’Associazione, nei trenta giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
è responsabile dei beni dell’Associazione dei quali è consegnatario; ò affidare ad altri incaricati dell’Associazione la custodia degli stessi o di parte di essi, mediante nota di consegna e ricevuta;le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione su ordine del Presidente, col quale può accendere conti correnti, controfirmando i relativi documenti;al Presidente, alla fine di ogni anno, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione;tutti gli elementi necessari al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.


Art. 25 – Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri è organo di controllo interno all’Associazione ed è composto da un numero di soggetti pari a tre unità scelti in relazione a peculiari qualità di onestà e integrità morale. Si rinnova ogni tre anni in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo.
I suoi componenti, che possono essere rieletti, vengono scelti con le modalità previste dall’art. 17 fra i soci dell’Associazione ed eleggono tra loro il Presidente,
La nomina a consigliere del Consiglio Direttivo è incompatibile con la funzione di probiviro.


Art. 26 - Attribuzioni


Al Collegio dei Probiviri è istituzionalmente demandata la funzione arbitrale dell’esame di tutte le controversie intercorrenti fra l’Associazione e/o il Consiglio Direttivo ed il singolo socio tra le quali quelle riguardanti i provvedimenti di esclusione.
Al Collegio ci si rivolge su istanza del singolo socio o di più soci.
Il Collegio ha ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto è motivato ed inappellabile. I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano all’accettazione delle decisioni del Collegio stesso.


Art. 27 - Decisioni


Le decisioni concernenti le controversie sottoposte all’esame del Collegio devono essere precedute dalla contestazione degli addebiti che deve essere deliberata dall’Assemblea.
La deliberazione deve essere motivata ed acquista efficacia dal momento della sua notifica all’interessato ovvero dalla conoscenza che questi ne abbia comunque avuto.
Nei casi di esclusione dall’Associazione il socio, riconosciuto responsabile degli addebiti, non può ottenere il rimborso dei contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Art. 28 - Patrimonio


Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dalle quote di iscrizione annuale dei soci;proventi delle gestioni o delle attività esercitate;eventuali assegnazioni di contributi e sovvenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;eventuali assegnazioni di donazioni o lasciti;eventuali contributi ed erogazioni da parte di privati;entrate derivanti da contratti e convenzioni;ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione e dalle rendite prodotte eventualmente da questi;erogazioni liberali di qualsiasi natura di cui all’art. 13 del D.Lgs. 460/97;entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse con quelle statutarie.


Art. 29 - Collegio Sindacale o Revisore Unico


Il Collegio Sindacale od il Revisore Unico, è un organo di controllo per la cui istituzione è necessaria la deliberazione dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall’art. 13, 3° comma.
Esso costituisce la suprema salvaguardia giuridica contro gli abusi degli amministratori o le acquiescenze delle assemblee.

L’Assemblea, che può decidere in qualunque momento l’istituzione e la designazione dei suoi componenti (o del componente, nel caso di Revisore Unico), può scegliere anche tra i soci e non obbligatoriamente iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 30 - Attribuzioni


Qualora istituito, al Collegio Sindacale (od il Revisore Unico) è affidata l’assidua vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla fedele osservanza delle norme legali e statutarie, in particolare sulla regolarità e della tenuta delle scritture contabili, sulla redazione dei bilanci e sulle valutazioni patrimoniali.

Art. 31 - Preventivo finanziario


Il preventivo finanziario riguarda il periodo annuale di gestione. Esso, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci deve essere affisso all’albo di sede.

Art. 32 - Decadenza e surroghe


Al pari dei soci, ciascun membro degli organismi dirigenziali può decadere dall’incarico, con delibera del Consiglio Direttivo, in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto od al patrimonio dell’Associazione.
Costituisce, inoltre, motivo di decadenza l’assenza immotivata per quattro sedute consecutive. In tali casi, ma anche nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, o di incompatibilità si provvede alla surroga degli stessi con la nomina del primo socio non eletto nelle votazioni precedenti inerenti il proprio ufficio che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell’ufficio.
In caso di esaurimento della graduatoria si procederà a nuove elezioni.
Nel caso di impedimento temporaneo si procederà alla surroga temporanea con le modalità di cui sopra.
La candidatura per l’elezione a cariche elettive pubbliche, siano esse circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, rendono incompatibili le cariche rivestite a qualunque titolo in seno al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri e produce la immediata sospensione dall’ufficio ricoperto.
Il socio eletto deve, entro trenta giorni dalla nomina, dichiarare per iscritto l’opzione per la carica che intenderà ricoprire e, nel caso di preferenza per quella pubblica, sarà immediatamente dichiarato decaduto dall’ufficio con la ratifica dell’atto da parte del Consiglio Direttivo.
Il socio decaduto dall’ufficio conserva la pienezza del diritto di voto solo in Assemblea.


Art. 33 - Scioglimento dell’Associazione


L’Associazione si scioglie per:
espressa volontà dell’Assemblea dei Soci;’avvenuto conseguimento dello scopo statutario;sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a maggioranza dei due terzi dei soci dell’Assemblea che provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Le somme residuate dalla liquidazione dovranno essere devolute ad altre ONLUS o ad altre iniziative di pubblica utilità.


Art. 34 - Rinvio

Per quant’altro non disposto si rinvia alle disposizioni di legge che regolano la materia.
 


 

 

 

 
 
 


 
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