Associazione
Culturale “Kairòs”
- Gioia Tauro
LO
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
E’
costituita, sotto la forma di
Organizzazione non Lucrativa di
Utilità Sociale, l’Associazione
Culturale “Kairós” Onlus, di seguito
detta Associazione.
Art.
2 - Sede legale
L’Associazione ha sede legale in
Gioia Tauro via Rimembranze, 48.
Con delibera del Consiglio Direttivo
possono essere istituite e soppresse
sedi secondarie amministrative.
Art. 3 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.
4 - Scopo
L’Associazione, che non si propone
alcun fine di lucro, ha come scopo
la promozione, la partecipazione e
la crescita culturale dei cittadini,
con particolare riguardo al recupero
ed alla valorizzazione del
patrimonio artistico, letterario,
culturale e sociale della Piana di
Gioia Tauro attraverso le seguenti
finalità:
promozione di attività ed iniziative
di carattere artistico, sociale e
culturale, che tendano alla
riscoperta ed al mantenimento del
patrimonio culturale della regione
Calabria;di intese e scambi con
altre Associazioni, Enti, Scuole che
perseguono il medesimo scopo
dell’Associazione;con enti ed
istituzioni nazionali ed
internazionali aventi analoghe
affinità;e promozione di attività
sociali e culturali anche con
l’effettuazione di ricerche sulla
civiltà calabrese;della
redazione e della diffusione di
pubblicazioni, riviste e manuali e
svolgimento delle connesse attività
di promozione editoriale;di borse di
studio;di manifestazioni, convegni,
dibattiti, mostre, seminari,
attività e ricerche di ogni tipo per
il raggiungimento e la diffusione
dei propri obiettivi statutari;di
masters, stages, con l’istituzione e
la gestione di corsi di studio,
apprendimento, perfezionamento e
formazione a tutti i livelli;di
tutte le iniziative atte a
raggiungere gli scopi precisati;di
centri di documentazione al servizio
dei soci e dei cittadini;di viaggi
culturali e/o di approfondimento
artistico;dei contatti con il mondo
della scuola con l’organizzazione di
manifestazioni, seminari, cineforum,
mostre, etc;di contratti e
convenzioni con enti pubblici e
privati per la conduzione di corsi e
seminari, per la gestione di
strutture utilizzate a scopi
culturali e per la fornitura di
servizi nell’ambito delle finalità
sopra elencate.
L’Associazione svolge anche attività
diverse da quelle precedentemente
indicate ma ad esse direttamente
connesse.
Per il raggiungimento di dette
finalità l’Associazione potrà
compiere ogni operazione
finanziaria, mobiliare e immobiliare
che sia ritenuta utile per il
raggiungimento dello scopo sociale e
potrà collaborare o aderire a
qualsiasi ente pubblico o privato,
locale, nazionale o internazionale,
nonché collaborare con organismi,
movimenti o associazioni coi quali
ritenga utile avere collegamenti.
E’ vietato all’Associazione tutelare
o promuovere interessi economici,
politici, sindacali o di categoria.
Art. 5 - Quota
associativa e contributi
La quota
associativa annuale è fissata in
Euro 100,00 (cento). Il pagamento
può essere effettuato in due rate
con scadenza al 30 giugno ed al 30
novembre dell’anno di riferimento.
Non sono tenuti al pagamento della
quota associativa i soci onorari ed
i soci juniores.
L’Associazione potrà richiedere e
ricevere contributi e sovvenzioni di
qualsiasi natura da enti locali
quali Comuni, Provincie, Regioni,
Comunità Montane, Enti Parco, nonché
da enti nazionali ed internazionali
offrendo la propria assistenza e
consulenza in ognuno dei campi in
cui si svolge la propria attività.
Art.
6 - Collaborazione
L’Associazione potrà avvalersi
dell’opera retribuita di
collaboratori esterni, o di soci che
ne hanno i requisiti, per lo
svolgimento delle attività sociali
stipulando, di volta in volta,
singoli contratti o convenzioni.
Art.
7 - Destinazione degli utili, dei
fondi, delle riserve e del capitale
E’ fatto assoluto divieto di
distribuire ai soci, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita
dell’Associazione, e destinare gli
utili ed avanzi di gestione per
scopi non istituzionali.
Sono, in ogni caso, vietate, le
operazioni di cui al comma 6
dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
E’, altresì, vietato cedere beni e/o
prestare servizi a condizioni più
favorevoli ai soci.
E’ obbligatorio impiegare gli utili
o avanzi di gestione solo per le
attività istituzionali o di quelle
direttamente connesse.
Art. 8 - Esercizio sociale
L’anno amministrativo
dell’Associazione ha inizio con il
1’ gennaio e termina con il 31
dicembre di ogni anno.
Art.
9 - Soci
All’Associazione possono aderire
coloro che ne condividono gli scopi.
Il numero dei soci è illimitato.
Chiunque intenda far parte
dell’Associazione deve presentare
domanda di iscrizione, attraverso la
proposta di ammissione di un nuovo
socio avanzata da almeno un socio
fondatore o da un socio iscritto da
almeno un anno, obbligandosi ad
osservare lealmente le disposizioni
dell’atto costitutivo e del presente
statuto ed a versare, all’atto
dell’iscrizione, la quota stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo.
La proposta di ammissione di un
nuovo socio, avanzata con le
modalità di cui al comma 1, deve
essere prodotta al Consiglio
Direttivo, che sarà coadiuvato dai
soci fondatori, e che deciderà, a
suo insindacabile giudizio,
sull’accoglimento della stessa con
la maggioranza di almeno due terzi.
Le decisioni non necessitano di
motivazioni e sono appellabili entro
trenta giorni al Collegio dei
Probiviri che decide entro i trenta
giorni successivi.
Le decisioni del Collegio sono
motivate ed inappellabili.
I familiari od i conviventi dei soci
fondatori sono iscritti di diritto,
previa istanza di iscrizione
all’Associazione.
I soci che non avranno presentato al
Presidente dell’Associazione, per
iscritto, le loro dimissioni entro
il 30 novembre di ogni anno
continuano a far parte
dell’associazione per il successivo
anno e sono tenuti al versamento
della quota annuale.
I soci che non provvedono al
versamento della quota annuale entro
quattro mesi dall’inizio del nuovo
anno associativo sono considerati
decaduti.
I soci possono essere espulsi in
seguito a comportamenti
pregiudizievoli agli scopi, allo
Statuto od al patrimonio
dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo decide sull’espulsione del
socio con le modalità indicate per
l’ammissione ed il socio può
appellarsi a tale decisione con le
medesime modalità.
Ai soci che perdono tale qualità,
per qualsiasi causa, non è dovuto
alcun rimborso di qualsiasi titolo.
Art. 10 - Soci
I
soci, persone fisiche e giuridiche,
si distinguono in:
a ) Fondatori
b ) Onorari
c ) Benemeriti
d ) Sostenitori
e ) Ordinari
f ) Juniores
Sono soci onorari coloro che hanno
acquisito particolari meriti nel
campo artistico, sociale e culturale
e possono conferire particolare
lustro all’Associazione. Essi sono
nominati dall’Assemblea dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo e
non sono tenuti al pagamento di
alcuna quota associativa.
Sono soci benemeriti quelli che, con
doni e con elargizioni cospicue,
contribuiscono al potenziamento
dell’Associazione per il
raggiungimento dei suoi scopi.
Sono soci sostenitori quelli che
s’impegnano a versare, anno per
anno, una somma superiore alla quota
annuale ordinaria.
Sono soci ordinari tutti coloro che
vengono ammessi all’Associazione ai
sensi dell’art. 9.
Sono soci juniores gli associati di
età inferiore ai diciotto anni e non
hanno diritto di voto. Con il
compimento della maggiore età essi
acquisiscono gli stessi diritti ed i
medesimi doveri di tutti i soci.
Tutti i soci hanno l’obbligo di
osservare lo Statuto, i regolamenti
e le deliberazioni degli organismi
sociali.
Tutti i soci hanno diritto:
di partecipare alle deliberazioni
dell’Assemblea;prendere visione del
bilancio sociale e di presentare
agli organismi sociali eventuali
osservazioni ed indicazioni inerenti
la gestione sociale e le possibili
attività da svolgere;partecipare
alle attività promosse
dall’associazione.
Art.
11
I
soci che partecipano all’attività
dell’Associazione, devono mantenere
un contegno corretto e leale
improntato allo spirito associativo
e rispondono di eventuali danni
materiali e morali causati
all’Associazione.
I soci maggiorenni di ogni categoria
partecipano alle riunioni delle
Assemblee con diritto di voto ed
hanno diritto a partecipare a tutte
le attività promosse
dall’Associazione.
L’Associazione mette a disposizione
dei propri soci il materiale
culturale e di studio in suo
possesso allo scopo di invogliare
analisi, studi e ricerche sugli
argomenti oggetto degli scopi
associativi.
Art. 12 – Organi
dell’Associazione
Sono organi
dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;Consiglio
Direttivo;Presidente;Vice
Presidente;Segretario;Tesoriere;Collegio
dei Probiviri;Collegio Sindacale o
Revisore Unico.
Art. 13 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i
soci, a qualunque categoria essi
appartengano.
Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie.
Le sue deliberazioni, adottate in
conformità al presente Statuto ed a
maggioranza dei voti, sono
obbligatorie per tutti i soci, anche
se assenti o dissenzienti. In caso
di parità prevale il voto del
Presidente.
Per le modificazioni dello Statuto è
necessario il voto favorevole di
almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 14 – Convocazione
dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria dei Soci deve
essere convocata, almeno due volte
l’anno, mediante avviso, da
recapitare almeno quindici giorni
prima della riunione, tramite
lettera raccomandata A.R.,
telegramma, fax o e-mail contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e
del luogo in cui deve avvenire la
seduta e l’elencazione degli
argomenti posti all’ordine del
giorno.
Allo stesso modo l’avviso di
convocazione deve essere affisso
all’albo sociale quindici giorni
prima di quello fissato per
l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal
Presidente del Consiglio Direttivo
di propria iniziativa o a richiesta
motivata di almeno un terzo dei soci
elettori ed è presieduta dal
Presidente o dal Vice Presidente.
Art.
15 - Validità dell’Assemblea
L’assemblea è regolarmente
costituita:
in prima convocazione quando sono
presenti almeno 2/3 dei soci;seconda
convocazione, nello stesso giorno a
distanza di almeno mezz’ora,
indipendentemente dal numero dei
partecipanti.
Le delibere assembleari si intendono
approvate a maggioranza assoluta dei
votanti.
Non sono ammessi voti per
corrispondenza. Le deleghe sono
ammesse soltanto tra i soci e con un
massimo di due per socio.
Le decisioni dell’Assemblea
avvengono normalmente con voto
palese. Si ricorre allo scrutinio
segreto qualora lo richieda 1/5 dei
votanti.
L’Assemblea straordinaria è
convocata per iniziativa del
Presidente o su richiesta di un
numero di soci non inferiore a un
terzo degli iscritti.
Art. 16 - Competenze
L’Assemblea, a titolo
esemplificativo e senza che ciò
costituisca limitazione, è convocata
per:
discutere ed approvare il programma
delle attività culturali da svolgere
anno per anno;ed approvare il
bilancio preventivo e dell’esercizio
corrente presentato dal Consiglio
Direttivo entro il 31 marzo
dell’anno successivo all’esercizio;
discutere ed approvare la relazione
annuale finanziaria del Consiglio
Direttivo circa l’attività svolta ed
i risultati conseguiti, nonché il
rendiconto.
L’Assemblea è, inoltre, convocata:
per provvedere al rinnovo del
Consiglio Direttivo;approvare il
regolamento interno predisposto dal
Consiglio Direttivo e/o le sue
eventuali modificazioni, nonché per
deliberare sugli argomenti proposti
dal Consiglio Direttivo a richiesta
sottoscritta da almeno un terzo dei
soci.
Art.
17 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da
cinque a sette membri i quali
vengono eletti tra i soci
dell’Assemblea. Essi durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito
dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria
dell’Associazione senza alcuna
limitazione.
Il numero dei consiglieri (nei
limiti sopra indicati) viene
deliberato dall’assemblea, per ogni
triennio, in occasione dell’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo. Esso
viene determinato di volta in volta
in base alla compagine sociale ed in
base al numero totale dei
consiglieri da eleggere,
preliminarmente deliberato
dall’assemblea, e sarà ridotto in
caso di impossibilità, per mancanza,
rinuncia o altra causa.
L’elezione avviene a scrutinio
segreto.
Art.
18
Il Consiglio Direttivo è convocato
ogni qualvolta il suo Presidente lo
ritenga opportuno oppure su
richiesta di almeno tre consiglieri
o di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo programma le
attività proprie dell’Associazione
avvalendosi della collaborazione di
Comitati Tecnici (o Gruppi di
Lavoro) all’uopo istituiti, in cui è
assicurata la rappresentanza, che si
occupano del settore di pertinenza
loro affidato. I responsabili di
settore partecipano, all’occorrenza,
alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza voto deliberativo.
Art.
19
Il Consiglio Direttivo:
promuove le iniziative ed adotta i
provvedimenti od i regolamenti atti
al conseguimento degli scopi nel
rispetto degli indirizzi generali
fissati dal presente
Statuto;l’applicazione dello Statuto
e delle norme emanate all’interno
dell’Associazione;alla promozione ed
alla gestione delle attività sociali
e ne cura i contenuti;alle gestioni
ed alle autorizzazioni relative alle
entrate e spese delle somme
stanziate per i diversi titoli dei
bilanci preventivi;all’Assemblea dei
Soci eventuali modifiche dello
Statuto o lo scioglimento
dell’Associazione;il bilancio
preventivo ed il rendiconto annuale,
tenendo conto delle previsioni di
spesa dei programmi dell’attività
dell’Associazione dei singoli
settori in cui si articola la stessa
Associazione entro il mese di
dicembre di ogni anno;la misura
della quota annua a carico dei
soci;i responsabili dei Comitati
Tecnici (o Gruppi di Lavoro) e ne
fissa le competenze;il presidente,
il vice presidente, il segretario e
il tesoriere.
Art.
20
Il Consiglio Direttivo è presieduto
dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide quando ad esso
partecipano almeno la metà più uno
dei consiglieri.
Le deliberazioni sono valide se
ottengono i voti favorevoli di
almeno la metà più uno dei
consiglieri presenti. A parità di
voti prevale il voto del Presidente.
Delle sedute viene redatto apposito
verbale che viene letto ed approvato
dal Consiglio Direttivo e
sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art.
21 - Presidente
Il Presidente del Consiglio
Direttivo rappresenta l’Associazione
di fronte ai soci, ai terzi e
davanti a tutte le autorità
amministrative e giudiziarie. Ha,
dunque, la rappresentanza legale
dell’Associazione ed ha l’uso della
firma sociale.
Egli ha le seguenti attribuzioni:
convoca e presiede le sedute del
Consiglio Direttivo con le modalità
previste dall’art. 18;alla
convocazione dell’assemblea dei
soci, nei modi e nei termini di cui
all’art. 14;l’esatta osservanza del
presente Statuto da parte di tutti i
soci;ò conferire sia ai soci che a
terzi procure speciali per
determinati atti o categorie di
atti, previa approvazione del
Consiglio Direttivo;la tempestiva
compilazione del bilancio preventivo
e del rendiconto;verifiche
periodiche di cassa;sulla
conservazione degli arredi e delle
cose di proprietà
dell’Associazione;ogni altro mandato
conferitogli dal Consiglio
Direttivo.
Coadiuvato dal tesoriere, che lo
affianca nella firma, il Presidente
del Consiglio Direttivo ha, inoltre,
le seguenti attribuzioni:
può accendere e movimentare conti
correnti per l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione e,
con delibera del Consiglio
Direttivo, compiere tutte le
operazioni contrattuali di natura
immobiliare e mobiliare, richiedere
fidejussioni, mutui ipotecari,
leasing ed affidamenti bancari;del
pagamento delle spese e la
riscossione delle entrate in
conformità alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
Art.
22 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto
all’interno del Consiglio Direttivo
tra i suoi membri ed ha la funzione
di sostituire il Presidente,
nell’esercizio di ogni sua funzione,
in caso di assenza o di impedimento
temporaneo dello stesso.
Art. 23 - Segretario
Il Segretario è eletto all’interno
del Consiglio Direttivo tra i suoi
membri e svolge le funzioni di
verbalizzazione delle adunanze
dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e sottoscrive il verbale
insieme al Presidente.
Coadiuva il Presidente ed il
Consiglio Direttivo
nell’espletamento delle attività
esecutive che si rendono necessarie
ed opportune per il funzionamento ed
il buon andamento
dell’amministrazione
dell’Associazione e vigila sul
funzionamento della Segreteria.
Il Segretario cura la tenuta dei
Libri dei Verbali delle Assemblee e
del Consiglio Direttivo.
Art.
24 - Tesoriere
Il Tesoriere: è eletto all’interno
del Consiglio Direttivo tra i suoi
membri;occupa della gestione nella
cassa e della contabilità
dell’Associazione;aggiornati i libri
contabili, redige l’inventario dei
beni associativi, vigila sulla
regolarità delle riscossioni secondo
le deliberazioni e le indicazioni
del Consiglio Direttivo, prepara i
bilanci annuali che debbono essere
depositati, presso la sede
dell’Associazione, nei trenta giorni
che precedono l’Assemblea convocata
per la loro approvazione, a
disposizione di tutti i soci.
è responsabile dei beni
dell’Associazione dei quali è
consegnatario; ò affidare ad altri
incaricati dell’Associazione la
custodia degli stessi o di parte di
essi, mediante nota di consegna e
ricevuta;le operazioni relative alla
gestione finanziaria ed inventariale
dell’Associazione su ordine del
Presidente, col quale può accendere
conti correnti, controfirmando i
relativi documenti;al Presidente,
alla fine di ogni anno, la
situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione;tutti
gli elementi necessari al Consiglio
per la compilazione del bilancio
preventivo e del rendiconto annuale.
Art.
25 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo
di controllo interno
all’Associazione ed è composto da un
numero di soggetti pari a tre unità
scelti in relazione a peculiari
qualità di onestà e integrità
morale. Si rinnova ogni tre anni in
occasione delle elezioni del
Consiglio Direttivo.
I suoi componenti, che possono
essere rieletti, vengono scelti con
le modalità previste dall’art. 17
fra i soci dell’Associazione ed
eleggono tra loro il Presidente,
La nomina a consigliere del
Consiglio Direttivo è incompatibile
con la funzione di probiviro.
Art.
26 - Attribuzioni
Al Collegio dei Probiviri è
istituzionalmente demandata la
funzione arbitrale dell’esame di
tutte le controversie intercorrenti
fra l’Associazione e/o il Consiglio
Direttivo ed il singolo socio tra le
quali quelle riguardanti i
provvedimenti di esclusione.
Al Collegio ci si rivolge su istanza
del singolo socio o di più soci.
Il Collegio ha ampi poteri
istruttori e decisionali ed il
verdetto è motivato ed
inappellabile. I soci, con
l’accettazione dello Statuto, si
impegnano all’accettazione delle
decisioni del Collegio stesso.
Art.
27 - Decisioni
Le decisioni concernenti le
controversie sottoposte all’esame
del Collegio devono essere precedute
dalla contestazione degli addebiti
che deve essere deliberata
dall’Assemblea.
La deliberazione deve essere
motivata ed acquista efficacia dal
momento della sua notifica
all’interessato ovvero dalla
conoscenza che questi ne abbia
comunque avuto.
Nei casi di esclusione
dall’Associazione il socio,
riconosciuto responsabile degli
addebiti, non può ottenere il
rimborso dei contributi versati e
non ha alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Art. 28 - Patrimonio
Il
patrimonio dell’Associazione è
costituito:
dalle quote di iscrizione annuale
dei soci;proventi delle gestioni o
delle attività esercitate;eventuali
assegnazioni di contributi e
sovvenzioni dello Stato, di Enti e
di Istituzioni Pubbliche;eventuali
assegnazioni di donazioni o
lasciti;eventuali contributi ed
erogazioni da parte di
privati;entrate derivanti da
contratti e convenzioni;ogni bene
mobile ed immobile che diverrà di
proprietà dell’Associazione e dalle
rendite prodotte eventualmente da
questi;erogazioni liberali di
qualsiasi natura di cui all’art. 13
del D.Lgs. 460/97;entrate derivanti
da attività commerciali e produttive
marginali, connesse con quelle
statutarie.
Art.
29 - Collegio Sindacale o Revisore
Unico
Il Collegio Sindacale od il Revisore
Unico, è un organo di controllo per
la cui istituzione è necessaria la
deliberazione dell’Assemblea dei
Soci con la maggioranza prevista
dall’art. 13, 3° comma.
Esso costituisce la suprema
salvaguardia giuridica contro gli
abusi degli amministratori o le
acquiescenze delle assemblee.
L’Assemblea, che può decidere in
qualunque momento l’istituzione e la
designazione dei suoi componenti (o
del componente, nel caso di Revisore
Unico), può scegliere anche tra i
soci e non obbligatoriamente
iscritti nel registro dei revisori
contabili.
Art.
30 - Attribuzioni
Qualora istituito, al Collegio
Sindacale (od il Revisore Unico) è
affidata l’assidua vigilanza
sull’amministrazione
dell’Associazione e sulla fedele
osservanza delle norme legali e
statutarie, in particolare sulla
regolarità e della tenuta delle
scritture contabili, sulla redazione
dei bilanci e sulle valutazioni
patrimoniali.
Art. 31 - Preventivo finanziario
Il preventivo finanziario riguarda
il periodo annuale di gestione.
Esso, dopo l’approvazione
dell’Assemblea dei Soci deve essere
affisso all’albo di sede.
Art.
32 - Decadenza e surroghe
Al pari dei soci, ciascun membro
degli organismi dirigenziali può
decadere dall’incarico, con delibera
del Consiglio Direttivo, in seguito
a comportamenti pregiudizievoli agli
scopi, allo Statuto od al patrimonio
dell’Associazione.
Costituisce, inoltre, motivo di
decadenza l’assenza immotivata per
quattro sedute consecutive. In tali
casi, ma anche nei casi di
dimissioni, di impedimento
permanente, o di incompatibilità si
provvede alla surroga degli stessi
con la nomina del primo socio non
eletto nelle votazioni precedenti
inerenti il proprio ufficio che
rimarrà in carica fino alla scadenza
naturale dell’ufficio.
In caso di esaurimento della
graduatoria si procederà a nuove
elezioni.
Nel caso di impedimento temporaneo
si procederà alla surroga temporanea
con le modalità di cui sopra.
La candidatura per l’elezione a
cariche elettive pubbliche, siano
esse circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali, nazionali od
europee, rendono incompatibili le
cariche rivestite a qualunque titolo
in seno al Consiglio Direttivo ed al
Collegio dei Probiviri e produce la
immediata sospensione dall’ufficio
ricoperto.
Il socio eletto deve, entro trenta
giorni dalla nomina, dichiarare per
iscritto l’opzione per la carica che
intenderà ricoprire e, nel caso di
preferenza per quella pubblica, sarà
immediatamente dichiarato decaduto
dall’ufficio con la ratifica
dell’atto da parte del Consiglio
Direttivo.
Il socio decaduto dall’ufficio
conserva la pienezza del diritto di
voto solo in Assemblea.
Art. 33 - Scioglimento
dell’Associazione
L’Associazione si scioglie per:
espressa volontà dell’Assemblea dei
Soci;’avvenuto conseguimento dello
scopo statutario;sopravvenuta
impossibilità di realizzare lo scopo
statutario.
Lo scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberato a maggioranza
dei due terzi dei soci
dell’Assemblea che provvederà a
nominare uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio.
Le somme residuate dalla
liquidazione dovranno essere
devolute ad altre ONLUS o ad altre
iniziative di pubblica utilità.
Art. 34 - Rinvio
Per quant’altro non
disposto si rinvia alle disposizioni
di legge che regolano la materia.